Bonus Edilizi e visto di conformità

Bonus Edilizi Visto di conformità

Il DL 157/2021 ha esteso l’obbligo del visto di conformità a tutte le comunicazioni di opzione su tutti i bonus edilizi, anche nel caso in cui bonus sia utilizzato come detrazione in dichiarazione e non più, quindi, solo in caso di opzione per la cessione del credito o dello sconto in fattura, come previsto in precedenza.

Il visto di conformità è obbligatorio per i seguenti interventi:

  • Bonus ristrutturazione (bonus casa);
  • Ecobonus 50% e 65%;
  • Bonus facciate;
  • Sismabonus;
  • Installazione di impianti fotovoltaici e colonnine elettriche di ricarica;
  • Superbonus 110%

La disposizione si applica alle fatture emesse e ai relativi pagamenti intervenuti a decorrere dal 12 novembre 2021, data di entrata in vigore del provvedimento.

Il criterio temporale è valido sia per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali, soggetti al criterio di cassa, sia alle imprese individuali, società e enti commerciali, soggetti al criterio di competenza.

Per maggiori informazioni contatta lo Studio Pilone compilando l’apposito modulo di contatto

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