Il DL 157/2021 ha esteso l’obbligo del visto di conformità a tutte le comunicazioni di opzione su tutti i bonus edilizi, anche nel caso in cui bonus sia utilizzato come detrazione in dichiarazione e non più, quindi, solo in caso di opzione per la cessione del credito o dello sconto in fattura, come previsto in precedenza.
Il visto di conformità è obbligatorio per i seguenti interventi:
- Bonus ristrutturazione (bonus casa);
- Ecobonus 50% e 65%;
- Bonus facciate;
- Sismabonus;
- Installazione di impianti fotovoltaici e colonnine elettriche di ricarica;
- Superbonus 110%
La disposizione si applica alle fatture emesse e ai relativi pagamenti intervenuti a decorrere dal 12 novembre 2021, data di entrata in vigore del provvedimento.
Il criterio temporale è valido sia per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali, soggetti al criterio di cassa, sia alle imprese individuali, società e enti commerciali, soggetti al criterio di competenza.
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