Con decorrenza 1 gennaio 2024 la ZES – zona economica speciale – ha assunto la denominazione di ZES Unica e comprende l’intero territorio delle Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.
Le attività imprenditoriali svolte in tali zone beneficiano di agevolazioni – credito d’imposta – sugli investimenti, per effetto dell’articolo 16 del DL 19 settembre 2023 n. 124 – Decreto Sud.
Beneficiari
Micro – PMI e Grandi Imprese che effettuino nuovi programmi di investimento nelle Regioni del Sud Italia: Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Settori esclusi:
- industria siderurgica, carbonifere e della lignite;
- trasporti e relative infrastrutture;
- produzione, stoccaggio trasmissione e distribuzione di energia;
- settore creditizio, finanziario e assicurativo;
- imprese in liquidazione e/o scioglimento e in difficoltà.
Investimenti agevolabili
L’acquisizione, anche mediante contratti di locazione finanziaria, effettuata dal 1 gennaio al 15 novembre 2024, di:
– macchinari, impianti e attrezzature nuove destinate a strutture produttive esistenti o insediate ex novo nel territorio;
– terreni e immobili strumentali all’investimento (acquisizione, realizzazione o ampliamento); relativi ad un progetto di investimento.
Il Credito di imposta viene riconosciuto per l’acquisto di beni nuovi, anche nel caso di immobili.
Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.
Il programma di investimento, oggetto di agevolazione, non può essere inferiore a € 200.000 e non superiore a € 100.000.000.
Agevolazioni
La misura del credito d’imposta è la seguente.
Regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia:
- 60% per le micro e piccole imprese;
- 50% per le medie imprese;
- 40% per le grandi imprese.
Regioni Basilicata, Sardegna e Molise:
- 50% per le micro e piccole imprese;
- 40% per le medie imprese;
- 30% per le grandi imprese.
Regione Abruzzo:
- 35% per le micro e piccole imprese;
- 25% per le medie imprese;
- 15% per le grandi imprese.
Il credito d’imposta è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione orizzontale nel modello F 24, a decorrere dal 5° giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta di fruibilità del credito stesso.
Il Credito d’imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito e in quelle dei periodi d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo.
Il credito d’imposta è cumulabile con gli aiuti in regime de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle discipline europee di riferimento.
Le imprese beneficiarie devono mantenere, a pena di revoca dell’agevolazione, l’attività produttiva nelle aree d’impianto, ubicate nelle sopraindicate zone assistite, nelle quali è stato realizzato l’investimento oggetto di agevolazione, per almeno 5 anni dopo il completamento dell’investimento.
Domanda di agevolazione
Presentazione del modello (in pubblicazione) – dal 12 giugno al 12 luglio – all’Agenzia delle Entrate, con indicazione dell’ammontare delle spese ammissibili, sostenute da 1° gennaio 2024, e di quelle che si prevede di sostenere fino al 15 novembre 2024.