Credito d’imposta per investimenti nella ZES Unica del Mezzogiorno

Con decorrenza 1 gennaio 2024 la ZES – zona economica speciale – ha assunto la denominazione di ZES Unica e comprende l’intero territorio delle Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

Le attività imprenditoriali svolte in tali zone beneficiano di agevolazioni – credito d’imposta – sugli investimenti, per effetto dell’articolo 16 del DL 19 settembre 2023 n. 124 – Decreto Sud.

 

Beneficiari

Micro – PMI e Grandi Imprese.

Il Credito d’Imposta è rivolto alle imprese che, dal 1 gennaio 2024, effettuano investimenti per l’acquisizione, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature nuove destinate a strutture produttive esistenti o insediate ex novo nel territorio, nonché per l’acquisto di terreni per la costruzione e l’ampliamento di immobili strumentali.

Il Credito di imposta viene riconosciuto per l’acquisto di beni nuovi, anche nel caso di immobili.

Settori esclusi: siderurgia, estrazione di carbone, costruzione navale, fibre sintetiche, trasporti, produzione e  distribuzione di energia, settori finanziario, creditizio ed assicurativo. 

L’agevolazione non viene riconosciuta alle imprese in stato di difficoltà, Comunicazione CE (2014/C 249/01).

 

Beni agevolabili

Gli acquisti, anche con contratti di locazione finanziaria, di: macchinari, attrezzature ed impianti, terreni per la realizzazione e l’ampliamento di immobili strumentali, ricompresi all’interno di un progetto di investimento, ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014.

In particolare sono agevolabili:

  • l’acquisto, anche di terreni, e la costruzione di nuovi immobili, nonché l’ampliamento di immobili preesistenti, da realizzare entro il 15 novembre 2024;
  • l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature, da completare entro il 31 dicembre 2026.

Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.

 

Il programma di investimento, oggetto di agevolazione,  non può essere inferiore a 200.000 e non superiore a € 100.000.000.

L’agevolazione è relativa alle seguenti tipologie di investimento:

  • realizzazione di un nuovo stabilimento;
  • ampliamento di stabilimento già esistente;
  • diversificazione produttiva;
  • riattivazione di stabilimento chiuso.

 

Agevolazioni

I soggetti interessati devono, preliminarmente, presentare comunicazione all’Agenzia delle Entrate e potranno utilizzare il credito d’imposta dopo l’autorizzazione (Agenzia Entrate).

La misura del credito d’imposta è la seguente:

  • 60% per le micro e piccole imprese;
  • 50% per le medie imprese;
  • 40% per le grandi imprese.

Il credito d’imposta utilizzabile, esclusivamente, in compensazione orizzontale nel modello F24, va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito e in quelle dei periodi d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo.

Ai fini della compensazione non si applica il limite di cui all’articolo 1, comma 53, L 244/2007, pari a 250.000 annui.

In merito alle imprese agricole attive nella produzione primaria, nel settore della pesca e dell’acquacoltura e nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura, si evidenzia che il credito d’imposta è concesso nei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di stato dei rispettivi settori.

Il credito d’imposta è cumulabile con gli aiuti in regime de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle discipline europee di riferimento.

Le imprese beneficiarie devono mantenere, a pena di revoca dell’agevolazione, l’attività produttiva nelle aree d’impianto, ubicate nelle sopraindicate zone assistite, nelle quali è stato realizzato l’investimento oggetto di agevolazione, per almeno 5 anni dopo il completamento dell’investimento.

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